Come si determina l'imposta
?
Il
calcolo dell'imposta si ottiene moltiplicando:
• il
valore dell'immobile per l'aliquota deliberata dal
Comune;
•
dedotte le eventuali detra-zioni o riduzioni;
• in
rapporto ai mesi e alla percentuale di possesso del
diritto di proprietà o del diritto reale.
COME SI
OTTIENE IL VALORE
DELL'IMMOBILE
(BASE
IMPONIBILE) ?
Fabbricati
Se sei
proprietario di un fabbricato, dovrai aumentare la
rendita risultante al catasto al 1° gennaio dell'anno
d'im-posta del 5% e moltiplicarla per i coefficienti
riportati nella tabella qui sotto.
|
Coeff. |
Categoria catastale |
|
100 |
Per le categorie
A, B, C con esclusione degli uffici
classificati nella categoria A/10 e dei negozi
classificati nella categoria C1 |
|
50 |
Per tutti gli
Uffici (A/10) e per gli immobili classificati
nella categoria D (capannoni, alberghi, banche,
cinema, ecc.) |
|
34 |
Per i negozi (C/1) |
In caso
di fabbricati non iscritti in catasto, dovrai
richiedere la rendita dell'im-mobile di cui sei
proprietario all'ufficio del territorio competente,
attraverso un'apposita procedura chiamata Doc-Fa.
Per gli immobili di interesse storico o artistico
La
rendita catastale va determinata mediante
l'ap-plicazione della tariffa d'estimo di minore
ammontare tra quelle previste per le abitazioni della
zona censuaria nella quale il fabbricato è situato. Su
detta rendita vanno poi applicati i coefficienti prima
indicati.
Per i fabbricati appartenenti al gruppo "D", privi di
rendita catastale, interamente appartenenti alle
imprese e distintamente contabilizzati
II
valore imponibile è quello che risulta dalle scritture
contabili, debitamente aggiornato con i coefficienti
fissati annualmente con Decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze. Per l'anno 2005 il
Decreto è del 22 febbraio, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 9 marzo 2005.
Aree fabbricabili
II
valore è dato dal valore venale, ossia dal valore di
mercato, risultante al 1° gennaio dell'anno d'imposta.
Il
Comune di Sant’Angelo a Cupolo
allo scopo di ridurre al
massimo l’insorgenza del contenzioso ha determinato, per
zone omogenee, i valori medi venali delle aree
fabbricabili site nel territorio.
Fermo restando che il
valore delle aree fabbricabili è quello venale, come
stabilito dal comma 5 dell’articolo 5 del decreto
legislativo n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento
del loro maggiore valore, nel caso in cui l’imposta
dovuta per le predette aree risulti tempestivamente
versata sulla base di valori non inferiori a quelli
stabiliti ai sensi del precedente comma. Qualora il
contribuente abbia dichiarato il valore delle aree
fabbricabili in misura superiore a quelle che
risulterebbe dall’applicazione dei valori predeterminati
ai sensi del comma precedente, al contribuente non
compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza di
imposta versata a tale titolo.
Le norme dei commi
precedenti si applicano anche alle aree relative alla
utilizzazione edificatoria, alla demolizione di
fabbricati ed agli interventi di recupero edilizio di
cui all’Articolo 5, comma 6, del decreto legislativo
504/92.
Tabella
esemplificativa anno 2007
|
Area residenziale |
Imponibile al mq. |
|
Turistico-Alberghiera |
€ 72,00 |
|
B/1 |
€ 72,00 |
|
B/2 |
€ 62,00 |
|
B/3 |
€ 52,00 |
|
C/1 |
€ 52,00 |
|
C/2 |
€ 41,00 |
Terreni agricoli
I
terreni agricoli sono esenti dall’imposta in quanto il
territorio comunale è collinare
(art.7 c.1, lett. h -
D.Lgs.504/92)
|
Le aliquote per il pagamento dell’ICI per
l’anno 2007 determinate dal Comune sono le
seguenti: |
|
4,8 per mille |
Per le abitazioni
principali e relative pertinenze
Sono considerate pertinenze dell’abitazione
principale le unità immobiliari classificate
nelle categorie catastali C/2 (limitatamente ad
un magazzino o deposito) e di categoria C/6 (per
non più di due autorimesse), destinate ed
effettivamente utilizzate a servizio
dell’abitazione principale (anche se non
appartengono allo stesso fabbricato).
Sono altresì
equiparate alle abitazioni principali, ai
soli fini dell’aliquota agevolata e non della
detrazione, le unità immobiliari,
catastalmente distinte, concesse in uso gratuito
ed a condizione che gli stessi vi abbiano
stabilito la loro residenza anagrafica a:
o
parenti in linea retta e collaterale fino al
secondo grado - nonno, genitore, figlio, nipote
(figlio di figlio), fratello –.
o
al
coniuge, ancorché separato.
|
|
7,0 per mille |
(aliquota
ordinaria )
Per tutte le altre
abitazioni e per le aree edificabili |
QUANDO SI
PAGA L’IMPOSTA ?
•
entro il 16 giugno va pagato il 50 % dell'imposta
dovuta calcolata sulla base delle aliquote e detrazione
dovute per i dodici mesi dell'anno precedente.
•
Tra il 1° e il 16 dicembre andrà versata la seconda rata a
saldo, con eventuale congua-glio.
È anche
possibile effettuare il pagamento di tutta l'imposta
dovuta per il 2007 entro il 16 giugno.
COME SI PAGA ?
È
possibile pagare:
Presso
qualunque ufficio postale, utilizzando i bollettini
intestati a: SESTRI S.p.A – 82100 BENEVENTO - C/C
postale n. 188821.
Oppure
Utilizzando il Mod. F24 dell’Agenzia delle Entrate
(convenzione del 17.11.2004)
Cosa devi fare
per adempiere agli obblighi dell’ICI
Se sei
possessore di immobili (fabbricati, aree fabbricabili) a
titolo
di proprietà, o di diritti reali di usufrutto, uso,
abitazione, enfiteusi, superficie, e di multiproprietà
o proprietà, oppure se sei locatario finanziario o
concessionario su aree demaniali, devi:
a)
presentare la dichiarazione ICI;
b)
presentare la dichiarazione per le variazioni
intervenute da cui deriva un diverso ammontare del
tributo dovuto;
c)
pagare l'imposta secondo le modalità e le scadenze
previste.
COSA DEVI
FARE PER DENUNCIARE
LE VARIAZIONI ICI ?
Se nel
corso dell’anno si verificano cambiamenti che incidono
sull'ammontare della imposta da versare (es. acquisti,
cessazioni, cambiamento della destinazione o delle
strutture dell'immobile), devi presentare al Comune una
denuncia di variazione che indichi la data e la causa
che ha determinato tali mutamenti
La denuncia ICI
originaria o di variazione deve essere trasmessa al
Comune entro 31 LUGLIO dell'anno successivo all’anno in cui si
sono verificati in cui sono intervenuti i cambiamenti.
Ad
esempio se hai venduto o acquistato un immobile nel
2006, devi presentare la dichiarazione entro il 31
luglio 2007.
Quando non si deve
pagare l’ICI
Ai sensi
dell'art. 7 del DLgs. 504/92 sono esenti dalla imposta:
• gli
immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle
province, nonché dai comuni, se diversi da quelli
indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4
del D.Lgs 504 del 1992, dalle comunità montane, dai
consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali,
dalle istituzioni sanita-rie pubbliche autonome di cui
all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
dalle camere di commercio, indus-tria, artigianato ed
agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti
istituzionali;
• i
fabbricati classificati o classificabili nelle categorie
catastali da E/l a E/9;
• i
fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui
all'ar-ticolo 5-bis del decreto DPR 29 settembre 1973,
n. 601;
• i
fabbricati destinati esclu-sivamente all'esercizio del
culto, purché compatibile con le disposizioni degli
articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro
pertinenze;
• i
fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli
arti-coli 13, 14, 15 e 16 del Trat-tato lateranense,
sottoscritto in data 11 febbraio 1929 e reso esecutivo
con legge 27 mag-gio 1929, n. 810;
• i
fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle
organiz-zazioni internazionali per i quali è prevista
l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei
fabbricati in base ad accordi internazionali resi
esecutivi in Italia;
• i
fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono
stati recuperati al fine di essere destinati alle
attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio
1992, n. 104, limita-tamente al periodo in cui sono
adibiti direttamente allo svol-gimento di queste
attività;
• i
terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina
delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27
dicembre 1977, n. 984;
• gli
immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87,
comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con Dpr 22 dicembre 1986, n. 917,
desti-nati esclusivamente allo svol-gimento di attività
assisten-ziali, previdenziali, sanitarie, didattiche,
ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché
delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della
legge 20 maggio 1985,n. 222.
•
L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il
quale sussistono le condizioni prescritte
COSA SUCCEDE SE NON PAGHI L’ICI
Il
Comune controlla le dichiarazioni ed i pagamenti
effettuati dai contribuenti e, se ritiene che il
Contribuente abbia pagato meno del dovuto, gli notifica
un avviso di accertamento; nel caso in cui verifichi che
il Contribuente è incorso in altri errori nella
determinazione dell'imposta, notifica un avviso di
accertamento in rettifica.
Nel caso
in cui tu non abbia pagato o non abbia presentato la
dichiarazione, il Comune provvede a notificarti un
avviso di accertamento di ufficio, entro il 31 dicembre
del quinto anno successivo a quello in cui non è stata
presentata la dichiarazione o non è stata pagata
l'imposta, richiedendo le somme (o le maggiori somme)
che non sono state pagate.
LE SANZIONI
Nel caso
in cui:
• non
hai pagato l'imposta;
• non
hai presentato la dichiarazione;
• hai
presentato una dichiarazione infedele;
• sei
incorso in errori od omissioni relativi ad elementi non
incidenti sulla determinazione del tributo che però
contrastano all'attività di accertamen-to del comune;
saranno applicate le seguenti sanzioni
del 30%
.
Per effettuare il
pagamento delle sanzioni relative all’ICI devi
utilizzare il bollettino di conto corrente postale
intestato a “Comune di Sant’Angelo a Cupolo – Servizio
di Tesoreria – Violazioni ICI ” C/C postale n. 16709826