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Guida del Contribuente
Sezione del sito dedicata a dare ai Contribuenti un aiuto per conoscere ed affrontare serenamente la materia dei Tributi locali...

TUTTO SULL’ ICI

Imposta comunale sugli immobili

 COS'È L’ICI ? 

L'ICI è un'imposta che si applica sugli immobili (fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili) siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e indipendentemente dal fatto che siano o meno utilizzati, ivi compresi quelli strumentali e alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Come si determina l'imposta ? 

Il calcolo dell'imposta si ottiene moltiplicando:

• il valore dell'immobile per l'aliquota deliberata dal Comune;

• dedotte le eventuali detra-zioni o riduzioni;

• in rapporto ai mesi e alla percentuale di possesso del diritto di proprietà o del diritto reale.

 COME SI OTTIENE IL VALORE DELL'IMMOBILE (BASE IMPONIBILE) ?

 Fabbricati

Se sei proprietario di un fabbricato, dovrai aumentare la rendita risultante al catasto al 1° gennaio dell'anno d'im-posta del 5% e moltiplicarla per i coefficienti riportati nella tabella qui sotto.

Coeff.

Categoria catastale

100

Per le categorie A, B, C con esclusione degli uffici  classificati nella categoria A/10 e dei negozi classificati nella categoria C1

50

Per tutti gli Uffici (A/10) e per gli immobili classificati nella categoria D (capannoni, alberghi, banche, cinema, ecc.)

34

Per i negozi (C/1)

In caso di fabbricati non iscritti in catasto, dovrai richiedere la rendita dell'im-mobile di cui sei proprietario all'ufficio del territorio competente, attraverso un'apposita procedura chiamata Doc-Fa.

Per gli immobili di interesse storico o artistico

La rendita catastale va determinata mediante l'ap-plicazione della tariffa d'estimo di minore  ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato è situato. Su detta rendita vanno poi applicati i coefficienti prima indicati.

Per i fabbricati appartenenti al gruppo "D", privi di rendita catastale, interamente appartenenti alle imprese e distintamente contabilizzati

II valore imponibile è quello che risulta dalle scritture contabili, debitamente aggiornato con i coefficienti fissati annualmente con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Per l'anno 2005 il Decreto è del 22 febbraio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2005.

Aree fabbricabili

II valore è dato dal valore venale, ossia dal valore di mercato, risultante al 1° gennaio dell'anno d'imposta.

Il Comune di Sant’Angelo a Cupolo  allo scopo di ridurre al massimo l’insorgenza del contenzioso ha determinato, per zone omogenee, i valori medi venali delle aree fabbricabili site nel territorio.

Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale, come stabilito dal comma 5 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore, nel caso in cui l’imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti ai sensi del precedente comma. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quelle che risulterebbe dall’applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma precedente, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza di imposta versata a tale titolo. 

Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero edilizio di cui all’Articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 504/92. 

Tabella esemplificativa anno 2007

Area residenziale

Imponibile al mq.

Turistico-Alberghiera

€   72,00

B/1

€   72,00

B/2

€   62,00

B/3

€   52,00

C/1

€   52,00

C/2

€   41,00

 Terreni agricoli

I terreni agricoli sono esenti dall’imposta in quanto il territorio comunale è collinare (art.7 c.1, lett. h - D.Lgs.504/92)

Le aliquote per l’anno 2007

Le aliquote per il pagamento dell’ICI per l’anno 2007 determinate dal Comune sono le seguenti:

4,8 per mille

Per le abitazioni principali e relative pertinenze

Sono considerate pertinenze dell’abitazione principale le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (limitatamente ad un magazzino o deposito) e di categoria C/6 (per non più di due autorimesse), destinate ed effettivamente utilizzate a servizio dell’abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato).

Sono altresì equiparate alle abitazioni principali, ai soli fini dell’aliquota agevolata e non della detrazione, le unità immobiliari, catastalmente distinte, concesse in uso gratuito ed a condizione che gli stessi vi abbiano stabilito la loro residenza anagrafica a:

o       parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado - nonno, genitore, figlio, nipote (figlio di figlio), fratello –.

o       al coniuge, ancorché separato.

 

7,0 per mille

(aliquota ordinaria )

Per tutte le altre abitazioni e per le aree edificabili

 QUANDO SI PAGA L’IMPOSTA ?

entro il 16 giugno va pagato il 50 % dell'imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e detrazione dovute per i dodici mesi dell'anno precedente.

Tra il 1° e il 16 dicembre andrà versata la seconda rata a saldo, con eventuale congua-glio.

È anche possibile effettuare il pagamento di tutta l'imposta dovuta per il 2007 entro il 16 giugno.

COME SI PAGA ?

È possibile pagare:

Presso qualunque ufficio postale, utilizzando i bollettini intestati a: SESTRI S.p.A – 82100 BENEVENTO - C/C postale n. 188821.

Oppure

Utilizzando il Mod. F24 dell’Agenzia delle Entrate (convenzione del 17.11.2004)

Cosa devi fare per adempiere agli obblighi dell’ICI 

Se sei possessore di immobili (fabbricati, aree fabbricabili) a titolo di proprietà, o di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, e di multiproprietà o proprietà, oppure se sei locatario finanziario o concessionario su aree demaniali, devi:

a) presentare la dichiarazione ICI;

b) presentare la dichiarazione per le variazioni intervenute da cui deriva un diverso ammontare del tributo dovuto;

c) pagare l'imposta secondo le modalità e le scadenze previste.

COSA DEVI FARE PER DENUNCIARE  LE VARIAZIONI ICI ?

Se nel corso dell’anno si verificano cambiamenti che incidono sull'ammontare della imposta da versare (es. acquisti, cessazioni, cambiamento della destinazione o delle strutture dell'immobile), devi presentare al Comune una denuncia di variazione che indichi la data e la causa che ha determinato tali mutamenti

La denuncia ICI originaria o di variazione deve essere trasmessa al Comune entro 31 LUGLIO dell'anno successivo all’anno in cui si sono verificati in cui sono intervenuti i cambiamenti.

             Ad esempio se hai venduto o acquistato un immobile nel 2006, devi presentare la dichiarazione entro il 31 luglio 2007.

Quando non si deve pagare l’ICI

 Ai sensi dell'art. 7 del DLgs. 504/92 sono esenti dalla imposta:

• gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del D.Lgs 504 del 1992, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanita-rie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, indus-tria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

• i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/l a E/9;

• i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'ar-ticolo 5-bis del decreto DPR 29 settembre 1973, n. 601;

• i fabbricati destinati esclu-sivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

• i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli arti-coli 13, 14, 15 e 16 del Trat-tato lateranense, sottoscritto in data 11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 mag-gio 1929, n. 810;

• i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organiz-zazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

• i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limita-tamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svol-gimento di queste attività;

• i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

• gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, desti-nati esclusivamente allo svol-gimento di attività assisten-ziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985,n. 222.

• L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte

COSA SUCCEDE SE NON PAGHI L’ICI

Il Comune controlla le dichiarazioni ed i pagamenti effettuati dai contribuenti e, se ritiene che il Contribuente abbia pagato meno del dovuto, gli notifica un avviso di accertamento; nel caso in cui verifichi che il Contribuente è incorso in altri errori nella determinazione dell'imposta, notifica un avviso di accertamento in rettifica.

Nel caso in cui tu non abbia pagato o non abbia presentato la dichiarazione, il Comune provvede a notificarti un avviso di accertamento di ufficio, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui non è stata presentata la dichiarazione o non è stata pagata l'imposta, richiedendo le somme (o le maggiori somme) che non sono state pagate.

LE SANZIONI

Nel caso in cui:

• non hai pagato l'imposta;

• non hai presentato la dichiarazione;

• hai presentato una dichiarazione infedele;

• sei incorso in errori od omissioni relativi ad elementi non incidenti sulla determinazione del tributo che però contrastano all'attività di accertamen-to del comune;

saranno applicate le seguenti sanzioni del 30%

.

Per effettuare il pagamento delle sanzioni relative all’ICI devi utilizzare il bollettino di conto corrente postale intestato a “Comune di Sant’Angelo a Cupolo – Servizio di Tesoreria – Violazioni ICI ” C/C postale n. 16709826