TARIFFE PER L’APPLICAZIONEDELL’IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITA’
( D.Lgs 15 Novembre 1993,
n.507)
1)
TARIFFA
PER LA PUBBLICITA’ ORDINARIA
(art. 12).
a- Pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli,
locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo
non previsto dalle successive tariffe (art. 12, comma
1);
b- Pubblicità effettuata mediante affissioni
dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili
su apposite strutture adibite alla esposizione di tali
mezzi(art. 12, comma 3);
Per ogni metro quadrato di
superficie (punto a) ovvero in base alla superficie
complessiva degli impianti ( punto b)
1.1)
Pubblicità normale
|
Per Superficie
fino a mq. 5.50 |
Per Superficie
fino a q. 5.50 |
Per Superficie
superiore a mq.8.50
(maggiorata del
100%) |
|
Per una durata non
superiore a tre mesi
Per ogni mese |
Per una durata
superiore a tre mesi
Per ogni mese |
Per una durata non
superiore a tre mesi
Per ogni mese |
Per una durata
superiore a tre mesi
Per anno solare |
Per una durata non
superiore a tre mesi
Per ogni mese |
Per una durata
superiore a tre mesi
Per anno solare |
|
0,83 |
8,26 |
1,24 |
12.39 |
1,65 |
16,53 |
1.2)
Pubblicità luminosa o illuminata (maggiore del
100% - art.7, comma7)
|
Per Superficie
fino a mq. 5.50
(maggiorata del
100%) |
Per Superficie
fino a mq. 5.50
(maggiorata del
100%) |
Per Superficie
superiore a mq.8.50
(maggiorata del
200%) |
|
Per una durata non
superiore a tre mesi
Per ogni mese |
Per una durata
superiore a tre mesi
Per anno solare |
Per una durata non
superiore a tre mesi
Per ogni mese |
Per una durata
superiore a tre mesi
Per anno solare |
Per una durata non
superiore a tre mesi
Per ogni mese |
Per una durata
superiore a tre mesi
Per anno solare |
|
1,65 |
16,53 |
2,07 |
20,66 |
2,48 |
24,79 |
Ai sensi dell’art. 10,
comma c ), l’imposta non è dovuta per le insegne di
esercizio di attività commerciali e di produzione dei
beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si
svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie
complessiva fino a 5 metri quadrati.
2)
PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI
(ART.13)
2.1)
Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o
altrui all’interno o all’esterno di veicoli in genere,
di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e
simili, di uso pubblico o privato (c. 1).
Per ogni metro quadrato di
superficie.
A)
ALL’INTERNO.
|
PUBBLICITA’
NORMALE |
Per anno solare
|
|
8,26 |
B)
ALL’ESTERNO
b.1) Pubblicità normale.
|
Per Superficie
fino a mq. 5.50 |
Per Superficie
compresa tra Mq. 5.50 e mq.8.50
(maggiorata del
50%) |
Per Superficie
superiore a mq.8.50
(maggiorata del
100%) |
|
Per anno solare |
Per anno solare |
Per anno solare |
|
8,26 |
12,39 |
16,53 |
Per i veicoli adibiti ad
uso pubblico l’imposta è dovuta al comune che ha
rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli
adibiti a servizi di linea interurbana l’imposta è
dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in
cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad
uso privato l’imposta è dovuta al comune in cui il
proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la
sede.
2.2) Pubblicità effettuata
per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o
adibiti ai trasporti per suo conto( comma 3).
|
at. |
DESCRIZIONE |
Per pubblicità
normale e per anno solare |
|
Senza rimorchio |
Con rimorchio |
A
|
Autoveicoli con
portata superiori a 3.000 Kg. |
74,37 |
148,74 |
|
B |
Autoveicoli con
portata inferiore a 3.000 Kg. |
49,58 |
99,16 |
|
C |
Motoveicoli e
veicoli non compresi nelle due precedenti
categorie |
24,78 |
49,58 |
Non è dovuta l’imposta per
l’indicazione del marchio, della ragione sociale e
dell’indirizzo dell’impresa purché sia apposta non più
di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie
superiore a mezzo metro quadrato.
3)PUBBLICITA’
EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI
(art.14).
3.1) Pubblicità effettuata
per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe
strutture caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi,
lampadine e simili mediante controllo elettronico,
elettromeccanico o comunque programmato in modo da
garantire la viabilità del messaggio o la sua visione in
forma intermittente, lampeggiante o similare,
indipendentemente dal numero dei messaggi, per ogni
metro quadrato di superficie (commi 1 e3).
|
|
PER CONTO ALTRUI
(Comma 1) |
PER CONTO PROPRIO
(Comma 3) |
|
|
Per una durata non
superiore a tre mesi
Per ogni mese |
Per una durata
superiore a tre mesi
Per anno solare |
Per una durata non
superiore a tre mesi
Per ogni mese |
Per una durata
superiore a tre mesi
Per anno solare |
|
3,31 |
33,05 |
1,65 |
16,53 |
3.2.) Pubblicità
realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico
attraverso diapositive, proiezioni luminose o
cinematografiche effettuate su schermi o pareti
riflettenti, indipendentemente dal numero dei messaggi e
dalla superficie adibita alla proiezione ( commi 4 e 5).
|
|
PER OGNI GIORNO |
|
|
Per i primi 30
giorni |
Per il periodo
successivo ai primi 30 giorni |
|
2,07 |
1,03 |
PUBBLICITA’ VARIA
(art. 15)
|
Comma
|
DESCRIZIONE |
PERIODO |
TARIFFA |
|
1 |
Pubblicità
effettuata con striscioni o altri mezzi
similari, che attraversano strade o piazze, PER
OGNI METRO QUADRO |
Per ogni periodo
di 15 giorni o frazione |
8,26 |
|
2 |
Pubblicità
effettuata da aeromobili mediante scritte,
striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti
o manifestini, indipendentemente dai soggetti
pubblicizzati |
Per ogni giorno o
frazione |
49,58 |
|
3 |
Pubblicità
eseguita con palloni frenati o simili |
Per ogni giorno o
frazione |
24,79 |
|
4 |
Pubblicità
effettuata mediante distribuzione, anche con
veicoli, di manifestini o di altro materiale
pubblicitario, oppure mediante persone
circolanti con cartelli o altri mezzi
pubblicitari, per ciascuna persona impiegata
nella distribuzione od effettuazione,
indipendentemente dalla misura dei mezzi
pubblicitari o dalla quantità di materiale
distribuito |
Per ogni giorno o
frazione |
2,07 |
|
5 |
Pubblicità
effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e
simili, per ciascun punto di pubblicità |
Per ogni giorno o
frazione |
6,20 |
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI
La
tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
a) per
la pubblicità effettuata da comitati, associazioni,
fondazioni ed ogni altro Ente non avente scopo di lucro;
b) per
la pubblicità relativa a manifestazioni politiche,
sin-dacali e di categoria, culturali, sportive,
filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il
patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici
Territoriali;
c) per
la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici,
religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza.
d) per
le nuove iniziative imprenditoriali, nel caso
specifico microimprese (ditte individuali, società di
persone, società di capitali nelle quali almeno la metà
dei componenti abbia i requisiti di cui sotto) operanti
nei settori dell'agricoltura, artigianato, commercio,
industria, turismo e servizi e con meno di 10
dipendenti, poste in essere da:
•
giovani di età compresa tra 18 e 35 anni;
•
lavoratori posti in mobilità secondo le norme vigenti;
•
lavoratori provenienti da aziende in
liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali o da
stabilimenti dismessi;
•
persone iscritte nelle liste di collocamento da almeno
24 mesi;
• donne,
indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui
sopra.
La
riduzione si applica per l'anno di inizio attività e per
i due anni solari successivi.
Sono
esenti dall'imposta:
a) la
pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti
alla vendita di beni o alle prestazioni di servizi
quando si riferisce all'attività negli stessi
esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione
delle insegne, esposti nelle vetrine o sulle porte di
ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti alle
attività in essi esercitate e non superino, nel loro
insieme, la superficie complessiva di mezzo metro
quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
b) gli
avvisi esposti al pubblico nelle vetrine o sulle porte
di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate
adiacenze del punto di vendita, relativi alle attività
svolte, nonché quelli riguardanti la localizzazione e
l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non
superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli
riguardanti la locazione o la compravendita di immobili
sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad
un quarto di metro quadrato;
c) la
pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle
facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di
pubblico spettacolo qualora si riferisca alle
rappresentazioni in programmazione;
d) la
pubblicità, escluse le insegne, relative ai giornali e
alle pubblicazioni periodiche se esposte sulle sole
facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle
porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la
vendita;
e) la
pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei
servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti
all'attività esercitata dall'impresa di trasporto,
nonché le tabelle esposte all'interno delle stazioni
stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in
cui contengono informazioni rela-tive alle modalità di
effet-tuazione del servizio;
f) la
pubblicità esposta all'interno delle vetture
ferroviarie, degli aerei o delle navi ad eccezione dei
battelli, barche e simili di cui all'art. 13 del D.Lgs.
n. 507/1993;
g) la
pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo
Stato e dagli Enti Pubblici Territoriali;
h) le
insegne, le targhe e simili apposti per la
individuazione delle sedi di comitati, associazioni,
fonda-zioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di
lucro;
i) le
insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia
obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento
sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non
espressamente stabilite, non superino il mezzo metro
quadrato di superfìcie;
l) le
targhe dei medici esposte all'ingresso dell'ambulatorio,
previste obbligatoriamente dalla legge, qualora
riportino, oltre l'indicazione dell'orario di
ricevimento, anche il nominativo del medico preceduto
dalla specificazione "medico chirurgo", sono esenti
dall'imposta, a condizione che non superino il mezzo
metro quadrato di superficie. Qualora invece sulla targa
sia riportata la specializzazione l'imposta è dovuta, in
quanto quest'ultimo può migliorare l'immagine del
soggetto o promuovere la domanda di beni e servizi
offerti;
m) la
pubblicità effettuata da organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (ONLUS), iscritte nell'anagrafe delle
ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
Dal 1°
gennaio 2002 non è dovuta l'imposta per le insegne di
esercizio (quindi non automaticamente per qualunque
tipologia di mezzo pubblicitario) di superficie fino a 5
metri quadrati. Se però l’insegna o le insegne di
esercizio esposte superano detta misura, allora
l’imposta è dovuta per l’intera superficie. Ad esempio
l’insegna di mq 7 paga l’imposta per tale superficie in
quanto non si sottraggono i 5 mq previsti dalla Legge.
COSA ACCADE
SE INIZI LA PUBBLICITA’ SENZA AVER OTTENUTO L’AUTORZZAZIONE
?
Attenzione: devi pagare l'imposta sulla pubblicità
anche se hai installato abusivamente i mezzi
pubblicitari o comunque hai effettuato la pubblicità
senza aver richiesto ed ottenuto il provvedimento di
autorizzazione dal Comune. In questo caso il Comune, in
sede di accertamento, non solo richiederà il pagamento
del tributo e delle sanzioni tributarie, ma provvederà
anche all'applicazione delle san-zioni amministrative
previste dal codice della strada ed a far rimuovere il
mezzo pubblicitario. Le stesse avvertenze valgono nel
caso in cui tu abbia effettuato la pubblicità in maniera
difforme da quanto previsto dal provvedimento di
autorizzazione, oppure abbia utilizzato ancora
l'installazione nonostante l'autorizzazione fosse
scaduta.
COME SI
PAGA L’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ ?
Per
effettuare il pagamento delle somme relative
all’imposta devi utilizzare il bollettino di conto
corrente postale intestato a “Comune di Sant’Angelo a
Cupolo – Imposta Pubblicità ed affissioni” C/C P. n
12781829
COSA SUCCEDE SE NON HAI PAGATO
L’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ ?
Il
Comune entro 2 anni dalla data in cui la dichiarazione
di inizio pubblicità è stata o doveva essere presentata,
attiva i necessari controlli e notifica l'avviso di
accertamento.
COSA SI
DEVE FARE AL TERMINE DEL PERIODO DI PUBBLICITA’
AUTORIZZATO ?
La
pubblicità può essere effettuata soltanto per il tempo
indicato nell'atto di autorizzazione. Al termine di
detto periodo il soggetto dovrà immediatamente
rimuovere ogni installazione eventualmente utilizzata
per l'effettuazione della pubblicità.
LA
RATEAZIONE
Gli
importi dovuti per l'imposta sulla pubblicità possono
essere rateizzati se sono superiori a € 1.549,37. Potrai
così effettuare il pagamento della somma dovuta in rate
anticipate di uguale importo alle scadenze stabilite nel
regolamento comunale.
LE SANZIONI
Nel caso
in cui:
• non
hai pagato l'imposta;
• non
hai presentato la dichiarazione;
• non
hai compilato correttamente i moduli di pagamento del
tributo;
• hai
presentato una dichiara-zione infedele;
• sei
incorso in errori od omis-sioni relativi ad elementi non
incidenti sulla determinazione del tributo che però
contras-tano l'attività di accertamento del comune;
saranno applicate le seguenti sanzioni:
• 30%
per il parziale od omes-so versamento;
• 100%
per l'omessa presenta-zione della dichiarazione;
• 50%
per le dichiarazioni infedeli;
• da
51,64 euro a 154,94 euro, a seconda della gravita, per
gli errori od omissioni relativi ad elementi non
incidenti sulla determinazione del tributo, che però
contrastano l'attività di accertamento del Comune.
Se
provvedi a effettuare il pagamento entro 60 giorni dalla
notificazione dell'atto di irrogazione o di
contestazione delle sanzioni, l'importo della sanzione
da versare è ridotto al 25% del totale (se quindi la
sanzione è pari a € 100, dovrai pagare € 25). Tale
riduzione, però, si applica soltanto nel caso in cui le
violazioni commesse riguardano la dichiarazione, ma non
può essere applicata se si tratta di sanzioni relative
all'omesso o al parziale versamento del tributo.
Per cui,
se hai presentato correttamente la dichiarazione, ma
non hai effettuato il versamento, dovrai pagare per
intero la somma fissata per la sanzione.
Il diritto
sulle pubbliche affissioni è un importo che deve essere
pagato da coloro che vogliono esporre, in appositi
impianti destinati al servizio delle pubbliche
affissioni, manifesti di qua-lunque materiale
costituiti, contenenti:
a)
comunicazioni:
•
istituzionali;
•
sociali;
•
comunque prive di rilevanza economica.
b)
messaggi:
•
diffusi nell'esercizio di atti-vità economiche.
L'importo dovuto si calcola in base al numero dei
manifesti di cui si chiede l'affissione ed alle tariffe
fissate dal Comune, riportate nella tabel-la seguente a
pie di pagina. La tariffa del diritto sulle pubbli-che
affissioni è soggetta ad una riduzione del 50 per:
a) i
manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli
enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi
per i quali è prevista l'esenzione;
b) i
manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni
altro ente che non abbia scopo di lucro;
c) i
manifesti relativi ad attività politiche, sindacali, e
di categoria, culturali, sporti-ve, filantropiche e
religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o
la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
d) i
manifesti relativi a festeggiamenti patriottici,
reli-giosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e) gli
annunci mortuari.
Ai sensi
dell'ari 21 del D.Lgs. 507/93 sono esenti le seguenti
affissioni:
a) i
manifesti riguardanti le attività istituzionali del
Comu-ne da esso svolte in via esclu-siva, esposti
nell'ambito del proprio territorio;
b) i
manifesti delle autorità militari relativi alle
iscrizioni nelle liste di leva, alla chiama-ta ed ai
richiami alle armi;
e) i
manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in
materia di tributi;
d) i
manifesti delle autorità di polizia in materia di
pubblica sicurezza;
e) i
manifesti relativi ad adempimenti di legge in ma-teria
di referendum, elezioni politiche, per il parlamento
europeo, regionali, amminis-trative;
f) ogni
altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per
legge (in questo caso il soggetto richiedente deve
indicare la disposizione di legge che rende obbligatoria
l'affissione);
g) i
manifesti concernenti corsi scolastici e professionali
gratuiti autorizzati (in questo caso il soggetto
richiedente deve allegare copia dell'auto-rizzazione
rilasciata dall'auto-rità competente).