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Guida del Contribuente
Sezione del sito dedicata a dare ai Contribuenti un aiuto per conoscere ed affrontare serenamente la materia dei Tributi locali...

TUTTO SULL’ ICPDPA


 

 Imposta comunale sulla pubblicità

e diritto sulle pubbliche affissioni

COSA È L'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ ?

 L'imposta comunale sulla pubblicità è il tributo che deve essere pagato da coloro che diffondono messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche in luoghi pubblici, o aperti al pubblico, o che sia da tali luoghi percepibili.

QUANDO DEVI PAGARE L'IMPOSTA ?

Devi pagare l'imposta se dif-fondi messaggi diretti a:

• pubblicizzare un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi;

• migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

QUANDO NON DEVI  PAGARE L'IMPOSTA ? 

Non devi pagare l'imposta se i messaggi diffusi non sono diretti a perseguire un fine economico ma sono espressione della libera manifestazione del pensiero politico, ideologico, religioso, effettuati senza fine di lucro.

Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta anche:

• i messaggi finalizzati alla propaganda elettorale;

• le locandine contenenti mes-saggi di carattere umanitario;

• i segnali di indicazione previsti dal codice della strada (segnali turistici, relativi al territorio di  indicazione di servizi utili);

COSA DEVI FARE PRIMA DI INIZIARE A FARE PUBBLICITÀ ?

Prima di diffondere un messaggio per il quale deve essere pagata l'imposta, devi:

• chiedere al Comune l'auto-rizzazione all'installazione del mezzo pubblicitario, presentando una domanda di autorizzazione;

• presentare la dichiarazione di inizio della pubblicità, presso l'ufficio Tributi del comune;

• pagare l'imposta.

Il Comune rilascerà un'autorizzazione a installare:

• gli impianti di pubblicità o di propaganda;

• gli impianti pubblicitari di servizio;

• le insegne di esercizio;

• i cartelli;

• gli striscioni;

• gli stendardi.

COME SI DETERMINA L’IMPOSTA ?

L'imposta da pagare è deter-minata moltiplicando la superficie del mezzo pubblicitario per la tariffa stabilita dal Co-mune per il tipo di pubblicità effettuata.

Le tariffe stabilite dal Comune e le eventuali maggiorazioni di imposta sono quelle nella tabella :

TARIFFE PER L’APPLICAZIONEDELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’

( D.Lgs 15 Novembre 1993, n.507)

 1)       TARIFFA PER LA PUBBLICITA’ ORDINARIA (art. 12).

a-      Pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo  non previsto dalle successive tariffe (art. 12, comma 1);

b-     Pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi(art. 12, comma 3);

Per ogni metro quadrato di superficie (punto a) ovvero in base alla superficie complessiva degli impianti ( punto b)

1.1)   Pubblicità normale 

Per Superficie fino a mq. 5.50

Per Superficie fino a q. 5.50

Per Superficie superiore a mq.8.50

(maggiorata del 100%)

Per una durata non superiore a tre mesi

Per ogni mese

Per una durata superiore a tre mesi

Per ogni mese

Per una durata non superiore a tre mesi

Per ogni mese

Per una durata  superiore a tre mesi

Per anno solare

Per una durata non superiore a tre mesi

Per ogni mese

Per una durata  superiore a tre mesi

Per anno solare

0,83

8,26

1,24

12.39

1,65

16,53

 1.2)   Pubblicità luminosa o illuminata (maggiore del 100% - art.7, comma7) 

Per Superficie fino a mq. 5.50

(maggiorata del 100%)

Per Superficie fino a mq. 5.50

(maggiorata del 100%)

Per Superficie superiore a mq.8.50

(maggiorata del 200%)

Per una durata non superiore a tre mesi

Per ogni mese

Per una durata  superiore a tre mesi

Per anno solare

Per una durata non superiore a tre mesi

Per ogni mese

Per una durata  superiore a tre mesi

Per anno solare

Per una durata non superiore a tre mesi

Per ogni mese

Per una durata  superiore a tre mesi

Per anno solare

1,65

16,53

2,07

20,66

2,48

24,79

 Ai sensi dell’art. 10, comma c ), l’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione dei beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

 2)       PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI (ART.13)

2.1)    Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all’interno o all’esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato (c. 1).

Per ogni metro quadrato di superficie.

 A)      ALL’INTERNO.

PUBBLICITA’ NORMALE

Per anno solare

8,26

 B)       ALL’ESTERNO 

b.1) Pubblicità normale.

Per Superficie fino a mq. 5.50

Per Superficie compresa tra Mq. 5.50 e mq.8.50

(maggiorata del 50%)

Per Superficie superiore a mq.8.50

(maggiorata del 100%)

Per anno solare

Per anno solare

Per anno solare

8,26

12,39

16,53

 Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l’imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea  interurbana l’imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l’imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede. 

2.2) Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti ai trasporti per suo conto( comma  3). 

at.

DESCRIZIONE

Per pubblicità normale e per anno solare

Senza rimorchio

Con rimorchio

A

Autoveicoli con portata superiori a 3.000 Kg.

74,37

148,74

B

Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg.

49,58

99,16

C

Motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie

24,78

49,58

 Non è dovuta l’imposta per l’indicazione del marchio, della ragione sociale e dell’indirizzo dell’impresa purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato. 

3)PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI  E PROIEZIONI (art.14).

3.1) Pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la viabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, indipendentemente dal numero dei messaggi, per ogni metro quadrato di superficie (commi 1 e3). 

 

PER CONTO ALTRUI  (Comma 1)

PER CONTO PROPRIO  (Comma 3)

 

Per una durata non superiore a tre mesi

Per ogni mese

Per una durata  superiore a tre mesi

Per anno solare

Per una durata non superiore a tre mesi

Per ogni mese

Per una durata  superiore a tre mesi

Per anno solare

3,31

33,05

1,65

16,53

 3.2.) Pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione ( commi 4 e 5). 

 

PER OGNI GIORNO

 

Per i primi 30 giorni

Per il periodo successivo ai primi 30 giorni

2,07

1,03

 PUBBLICITA’ VARIA (art. 15) 

 

Comma

 

 

DESCRIZIONE

 

PERIODO

 

TARIFFA

1

Pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, PER OGNI METRO QUADRO

Per ogni periodo di 15 giorni o frazione

8,26

2

Pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati

Per ogni giorno o frazione

49,58

3

Pubblicità eseguita con palloni frenati o simili

Per ogni giorno o frazione

24,79

4

Pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito

Per ogni giorno o frazione

2,07

5

Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, per ciascun punto di pubblicità

Per ogni giorno o frazione

6,20

 AGEVOLAZIONI  ED ESENZIONI

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente non avente scopo di lucro;

b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sin-dacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici Territoriali;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza.

d) per le nuove iniziative imprenditoriali, nel caso specifico microimprese (ditte individuali, società di persone, società di capitali nelle quali almeno la metà dei componenti abbia i requisiti di cui sotto) operanti nei settori dell'agricoltura, artigianato, commercio, industria, turismo e servizi e con meno di 10 dipendenti, poste in essere da:

• giovani di età compresa tra 18 e 35 anni;

• lavoratori posti in mobilità secondo le norme vigenti;

• lavoratori provenienti da aziende in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali o da stabilimenti dismessi;

• persone iscritte nelle liste di collocamento da almeno 24 mesi;

• donne, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui sopra.

La riduzione si applica per l'anno di inizio attività e per i due anni solari successivi.

Sono esenti dall'imposta:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alle prestazioni di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti alle attività in essi esercitate e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) gli avvisi esposti al pubblico nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi alle attività svolte, nonché quelli  riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relative ai giornali e alle pubblicazioni periodiche se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'interno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengono informazioni rela-tive alle modalità di effet-tuazione del servizio;

f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei o delle navi ad eccezione dei battelli, barche e simili di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 507/1993;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici Territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposti per la individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fonda-zioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superfìcie;

l) le targhe dei medici esposte all'ingresso dell'ambulatorio, previste obbligatoriamente dalla legge, qualora riportino, oltre l'indicazione dell'orario di ricevimento, anche il nominativo del medico preceduto dalla specificazione "medico chirurgo", sono esenti dall'imposta, a condizione che non superino il mezzo metro quadrato di superficie. Qualora invece sulla targa sia riportata la specializzazione l'imposta è dovuta, in quanto quest'ultimo può migliorare l'immagine del soggetto o promuovere la domanda di beni e servizi offerti;

m) la pubblicità effettuata da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), iscritte nell'anagrafe delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;

Dal 1° gennaio 2002 non è dovuta l'imposta per le insegne di esercizio (quindi non automaticamente per qualunque tipologia di mezzo pubblicitario) di superficie fino a 5 metri quadrati. Se però l’insegna o le insegne di esercizio esposte superano detta misura, allora l’imposta è dovuta per l’intera superficie. Ad esempio l’insegna di mq 7 paga l’imposta per tale superficie in quanto non si sottraggono i 5 mq previsti dalla Legge.

COSA ACCADE SE INIZI LA PUBBLICITA’ SENZA AVER OTTENUTO L’AUTORZZAZIONE ?

Attenzione: devi pagare l'imposta sulla pubblicità anche se hai installato abusivamente i mezzi pubblicitari o comunque hai effettuato la pubblicità senza aver richiesto ed ottenuto il provvedimento di autorizzazione dal Comune. In questo caso il Comune, in sede di accertamento, non solo richiederà il pagamento del tributo e delle sanzioni tributarie, ma provvederà anche all'applicazione delle san-zioni amministrative previste dal codice della strada ed a far rimuovere il mezzo pubblicitario. Le stesse avvertenze valgono nel caso in cui tu abbia effettuato la pubblicità in maniera difforme da quanto previsto dal provvedimento di autorizzazione, oppure abbia utilizzato ancora l'installazione nonostante l'autorizzazione fosse scaduta.

COME SI PAGA L’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ ?

Per effettuare il pagamento delle somme relative all’imposta devi utilizzare il bollettino di conto corrente postale intestato a “Comune di Sant’Angelo a Cupolo – Imposta Pubblicità ed affissioni” C/C P. n  12781829  

COSA SUCCEDE SE NON HAI PAGATO L’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ ?

Il Comune entro 2 anni dalla data in cui la dichiarazione di inizio pubblicità è stata o doveva essere presentata, attiva i necessari controlli e notifica l'avviso di accertamento.

COSA SI DEVE FARE AL TERMINE DEL PERIODO DI PUBBLICITA’ AUTORIZZATO ?

La pubblicità può essere effettuata soltanto per il tempo indicato nell'atto di autorizzazione. Al termine di detto periodo il soggetto dovrà immediatamente rimuovere ogni installazione eventualmente utilizzata per l'effettuazione della pubblicità.

LA RATEAZIONE

Gli importi dovuti per l'imposta sulla pubblicità possono essere rateizzati se sono superiori a € 1.549,37. Potrai così effettuare il pagamento della somma dovuta in rate anticipate di uguale importo alle scadenze stabilite nel regolamento comunale.

LE SANZIONI

Nel caso in cui:

• non hai pagato l'imposta;

• non hai presentato la dichiarazione;

• non hai compilato correttamente i moduli di pagamento del tributo;

• hai presentato una dichiara-zione infedele;

• sei incorso in errori od omis-sioni relativi ad elementi non incidenti sulla determinazione del tributo che però contras-tano l'attività di accertamento del comune;

saranno applicate le seguenti sanzioni:

• 30% per il parziale od omes-so versamento;

• 100% per l'omessa presenta-zione della dichiarazione;

• 50% per le dichiarazioni infedeli;

• da 51,64 euro a 154,94 euro, a seconda della gravita, per gli errori od omissioni relativi ad elementi non incidenti sulla determinazione del tributo, che però contrastano l'attività di accertamento del Comune.

Se provvedi a effettuare il pagamento entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto di irrogazione o di contestazione delle sanzioni, l'importo della sanzione da versare è ridotto al 25% del totale (se quindi la sanzione è pari a € 100, dovrai pagare € 25). Tale riduzione, però, si applica soltanto nel caso in cui le violazioni commesse riguardano la dichiarazione, ma non può essere applicata se si tratta di sanzioni relative all'omesso o al parziale versamento del tributo.

Per cui, se hai presentato correttamente la dichiarazione, ma non hai effettuato il versamento, dovrai pagare per intero la somma fissata per la sanzione.

Il diritto sulle pubbliche affissioni è un importo che deve essere pagato da coloro che vogliono esporre, in appositi impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni, manifesti di qua-lunque materiale costituiti, contenenti:

a) comunicazioni:

• istituzionali;

• sociali;

• comunque prive di rilevanza economica.

b) messaggi:

• diffusi nell'esercizio di atti-vità economiche.

L'importo dovuto si calcola in base al numero dei manifesti di cui si chiede l'affissione ed alle tariffe fissate dal Comune, riportate nella tabel-la seguente a pie di pagina. La tariffa del diritto sulle pubbli-che affissioni è soggetta ad una riduzione del 50 per:

a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;

b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali, e di categoria, culturali, sporti-ve, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, reli-giosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) gli annunci mortuari.

Ai sensi dell'ari 21 del D.Lgs. 507/93 sono esenti le seguenti affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comu-ne da esso svolte in via esclu-siva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiama-ta ed ai richiami alle armi;

e) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;

d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in ma-teria di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amminis-trative;

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge (in questo caso il soggetto richiedente deve indicare la disposizione di legge che rende obbligatoria l'affissione);

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti autorizzati (in questo caso il soggetto richiedente deve allegare copia dell'auto-rizzazione rilasciata dall'auto-rità competente).

TARIFFE DEI DIRITTI  SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

( D.Lgs 15 Novembre 1993, n.507)

 Per commissioni di almeno 50 fogli

Per ciascun foglio di dimensione    fino a cm 70 x  100

Manifesti costituiti da  meno di otto fogli

Manifesti costituiti da otto a dodici fogli

Manifesti costituiti da  più di dodici fogli

Per i primi

10 giorni

Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione

Per i primi

10 giorni

Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione

Per i primi

10 giorni

Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione

1,03

0,31

1,55

0,46

2,07

0,62

Per commissioni inferiori a 50 fogli

Per ciascun foglio di dimensione  fino a cm 70 x  100

Manifesti costituiti da meno di otto fogli

Manifesti costituiti da otto a dodici fogli

Manifesti costituiti da più di dodici fogli

Per i primi

10 giorni

Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione

Per i primi

10 giorni

Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione

Per i primi

10 giorni

Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione

1,55

0,46

2,07

0,62

2,58

0,77