TUTTO SULLA
TASSA RIFIUTI
COSA E’ LA TARSU ?
La tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni –
Ta.R.S.U. è il tributo dovuto per lo svolgimento del
servizio di:
•
raccolta dei rifiuti;
•
spazzamento delle strade.
CHI DEVE PAGARE LA TARSU ?
Devi
pagare la tassa se possiedi locali, a qualsiasi titolo,
nell'ambito del terri-torio comunale in cui è attivato
il servizio:
Oltre al
titolare dell'immobile, sono obbligati a pagare la tassa
sui rifiuti:
• i
conviventi o chi comunque usa in comune con il titolare
i locali o le aree in questione.
Se ad
esempio un appartamento viene utilizzato come residenza
secondaria dal figlio che
convive con i genitori, questi ultimi possono essere
chiamati al pagamento.
Locali in multiproprietà o di centri commerciali
integrati
Nel
caso, di locali in multiproprietà o di centri
commerciali integrati, la legge pone in capo al gestore
o all'amministratore solo l'obbligo del versamento del
tributo, fermi restando tutti gli altri obblighi in capo
ai titolari dei singoli esercizi o delle quote di
multiproprietà.
COME SI DETERMINA LA TASSA RIFIUTI
?
La Tarsu
si determina moltiplicando la tariffa Tarsu per la
propria tipologia immobiliare per i metri quadrati dei
locali occupati
PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA
Prima di
pagare la Ta.R.S.U. devi presentare una denuncia di
occupazione o di deten-zione di locali o di aree.
La
denuncia deve essere presentata prima possibile e
comunque non oltre il 20 gennaio successivo al
verificarsi della nuova situazione.
Es.
occupazione effettuata in data 15/01/2007, denuncia
entro e non oltre il 20/01/2007). La denuncia deve
essere presentata anche in caso di variazione relativa
alle aree o ai locali, alla loro superficie o
destinazione che influisca sull'applicazione del tributo
o comporti la cessazione dell'applicazione della tassa.
|
Tariffe al mq. 2006 |
|
Categ. |
D E S C R I Z I
O N E
|
€ / mq. |
I
|
Musei – Archivi –
Biblioteche ed altri locali destinati allo
svolgimento istituzionale di attività culturali,
politiche e religiose –Edifici scolastici
pubblici e privati. |
2,75 |
|
II |
Locali ad uso
abitativo
|
1,21 |
|
III |
Locali ed aree
adibiti ad attività terziarie e direzionali –
Uffici pubblici – Studi professionali – Uffici
commerciali. |
4,43 |
|
IV |
Teatri –
Cinematografi – Circoli sportivi e ricreativi –
Palestre – Aree adibite a sale da ballo. |
4,16 |
|
V |
Alberghi – Locande
– Pensioni – Collegi – Convitti – Istituti
assistenziali – Case di riposo e di cura |
4,16 |
|
VI |
Centri commerciali
inte-rati – Complessi commer-iali all’ingrosso –
Super-erati – Ipermercati |
5,30 |
|
VII |
Pubblici esercizi
– Esercizi commerciali – Locali di vendita al
dettaglio Laboratori e botteghe artigianali. |
4,16 |
|
VIII |
Stabilimenti
industriali – Opifici – (con esclusione delle
superfici non tassabili ai sensi di legge) |
5,30 |
|
IX |
Magazzini – Locali
di deposito – Autorimesse e simili |
4,03 |
|
X |
Distributori di
carburanti – Sale da ballo all’aperto – Campeggi
– Complessi attrezzati per il divertimento -
Aree occupate da banchi di vendita all’aperto in
modo ricorrente e non temporaneo. |
4,03 |
|
XI |
Aree e spazi
pubblici o gravati di servitù di pubblico
passaggio occupati da banchi di vendita
all’aperto in modo temporaneo e non ricorrente. |
4,03 |
CHI NON DEVE PAGARE LA Ta.R.S.U.
?
Non devi
pagare la tassa sui rifiuti per le aree o i locali che
rientrano in una delle seguenti tipologie:
1. non
possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il
particolare uso cui sono stabilmente destinati.
2. i
locali e le aree che risultino in obiettive condizioni
di non utilizzabilità nel corso dell'anno.
Nella
determinazione della superfìcie tassabile non si tiene
conto di quella parte di essa ove per specifiche
caratteristiche strutturali e per destinazione si
formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi,
allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a
proprie spese i produttori stessi.
Sono
rifiuti speciali quelli derivanti da lavorazioni
indus-triali nonché i rifiuti che per quantità, ai sensi
del regolamento del servizio, non possono essere
considerati assimilati agli urbani.
Restano
tassate in misura piena con la tariffa relativa alla
categoria di destinazione le superfici destinate ai
locali ad uso del personale (mense, spogliatoi, servizi,
infermerie, ecc.), uffici, magazzini ed aree esterne
operative.
Al fine
di garantire la partecipazione alla copertura dei costi
fissi e generali del servizio di nettezza urbana,
l'importo di tale riduzione non può comunque
complessivamente superare il 20 per cento del totale
del tributo dovuto per le superfici su cui si svolge
l'attività economica e/o commerciale, con esclusione da
tale computo delle super-fici relative ai locali ad uso
aziendale (spogliatoi, inferme-rie, refettori), agli
uffici e alle aree scoperte tassabili. La riduzione
viene concessa esclusivamente su richiesta degli
operatori economici, da presentarsi all'Ufficio Tributi
del Comune tassativamente entro il 28 febbraio dell'anno
successivo alla avvenuta iscrizione al ruolo. Gli asili
nido e le scuole elementari hanno diritto alla esenzione
della tariffa Comunale.
Per le
opere pie, le chiese e istituti religiosi di ogni culto,
sia alla cosa principale sia alle relative pertinenze e
accessori, viene applicata l’esenzione;
COME SI PAGA LA TASSA
?
Una
volta ricevuta la cartella o l’avviso di pagamento è
possibile pagare la tassa sui rifiuti solidi urbani
presso gli sportelli della SESTRI S.p.A. oppure
presso qualsiasi Ufficio Postale. La tassa può essere
pagata in unica soluzione o in quattro rate.
LA TASSA GIORNALIERA DEI RIFIUTI
Questa
tassa è dovuta per il servizio di smaltimento dei
rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che
occupano o detengono, con o senza autorizzazione,
temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree
pubbli-che, o aree gravate da servitù di pubblico
passaggio.
Viene
considerato temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di
un anno solare, anche se ricorrente. La tassa è assolta
unitamente alla TOSAP.
COSA SUCCEDE SE NON SI PAGA LA
TARSU ?
Nel caso
in cui la denuncia non sia corretta oppure non sia
completa, il Comune notifica un avviso di accertamento
in rettifica, entro il 31 dicembre del terzo anno
successivo a quello di presentazione della denuncia
stessa. Se invece il Contribuente non ha presentato la
denuncia, il comune notifica un avviso di accertamento
d'ufficio, entro il 31 dicembre del quarto anno
successivo a quello in cui la denuncia doveva essere
presentata.