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Guida del Contribuente
Sezione del sito dedicata a dare ai Contribuenti un aiuto per conoscere ed affrontare serenamente la materia dei Tributi locali...

TUTTO SULLA TASSA RIFIUTI

COSA E’ LA TARSU ?

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni – Ta.R.S.U. è il tributo dovuto per lo svolgimento del servizio di:

• raccolta dei rifiuti;

• spazzamento delle strade.

 

CHI DEVE PAGARE LA TARSU ? 

Devi pagare la tassa se possiedi locali, a qualsiasi titolo, nell'ambito del terri-torio comunale in cui è attivato il servizio:

Oltre al titolare dell'immobile, sono obbligati a pagare la tassa sui rifiuti:

• i conviventi o chi comunque usa in comune con il titolare i locali o le aree in questione.

Se ad esempio un appartamento viene utilizzato come residenza secondaria dal figlio che convive con i genitori, questi ultimi possono essere chiamati al pagamento.

Locali in multiproprietà o di centri commerciali integrati

Nel caso, di locali in multiproprietà o di centri commerciali integrati, la legge pone in capo al gestore o all'amministratore solo l'obbligo del versamento del tributo, fermi restando tutti gli altri obblighi in capo ai titolari dei singoli esercizi o delle quote di multiproprietà.

COME SI DETERMINA LA TASSA RIFIUTI ?

La Tarsu si determina moltiplicando la tariffa Tarsu per la propria tipologia immobiliare per i metri quadrati dei locali occupati

PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA

Prima di pagare la Ta.R.S.U.  devi presentare una denuncia di occupazione o di deten-zione di locali o di aree.

La denuncia deve essere presentata prima possibile e comunque non oltre il 20 gennaio successivo al verificarsi della nuova situazione.

Es. occupazione effettuata in data 15/01/2007, denuncia entro e non oltre il 20/01/2007). La denuncia deve essere presentata anche in caso di variazione relativa alle aree o ai locali, alla loro superficie o destinazione che influisca sull'applicazione del tributo o comporti la cessazione dell'applicazione della tassa.

Tariffe al mq. 2006

Categ.

 

D E S C R I Z I O N E

 

 

€ / mq.

I

Musei – Archivi – Biblioteche ed altri locali destinati allo svolgimento istituzionale di attività culturali, politiche e religiose –Edifici scolastici pubblici e privati.

2,75

II

 

Locali ad uso abitativo

 

1,21

III

Locali ed aree adibiti ad attività terziarie e direzionali – Uffici pubblici – Studi professionali – Uffici commerciali.

4,43

IV

Teatri – Cinematografi – Circoli sportivi e ricreativi – Palestre – Aree adibite a sale da ballo.

4,16

V

Alberghi – Locande – Pensioni – Collegi – Convitti – Istituti assistenziali – Case di riposo e di cura

4,16

VI

Centri commerciali inte-rati – Complessi commer-iali all’ingrosso – Super-erati – Ipermercati

5,30

VII

Pubblici esercizi – Esercizi commerciali – Locali di vendita al dettaglio  Laboratori e botteghe artigianali.

4,16

VIII

Stabilimenti industriali – Opifici – (con esclusione delle superfici non tassabili ai sensi di legge)

5,30

IX

Magazzini – Locali di deposito – Autorimesse e simili

4,03

X

Distributori di carburanti – Sale da ballo all’aperto – Campeggi – Complessi attrezzati per il divertimento - Aree occupate da banchi di vendita all’aperto in modo ricorrente e non temporaneo.

4,03

XI

Aree e spazi pubblici o gravati di servitù di pubblico passaggio occupati da banchi di vendita all’aperto in modo temporaneo e non ricorrente.

4,03

CHI NON DEVE PAGARE LA  Ta.R.S.U. ?

 Non devi pagare la tassa sui rifiuti per le aree o i locali che rientrano in una delle seguenti tipologie:

1. non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.

2. i locali e le aree che risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

Nella determinazione della superfìcie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi.

Sono rifiuti speciali quelli derivanti da lavorazioni indus-triali nonché i rifiuti che per quantità, ai sensi del regolamento del servizio, non possono essere considerati assimilati agli urbani.

Restano tassate in misura piena con la tariffa relativa alla categoria di destinazione le superfici destinate ai locali ad uso del personale (mense, spogliatoi, servizi, infermerie, ecc.), uffici, magazzini ed aree esterne operative.

Al fine di garantire la partecipazione alla copertura dei costi fissi e generali del servizio di nettezza urbana, l'importo di tale riduzione non può comunque complessivamente superare il 20 per cento del totale del tributo dovuto per le superfici su cui si svolge l'attività economica e/o commerciale, con esclusione da tale computo delle super-fici relative ai locali ad uso aziendale (spogliatoi, inferme-rie, refettori), agli uffici e alle aree scoperte tassabili. La riduzione viene concessa esclusivamente su richiesta degli operatori economici, da presentarsi all'Ufficio Tributi del Comune tassativamente entro il 28 febbraio dell'anno successivo alla avvenuta iscrizione al ruolo. Gli asili nido e le scuole elementari hanno diritto alla esenzione della tariffa Comunale.

Per le opere pie, le chiese e istituti religiosi di ogni culto, sia alla cosa principale sia alle relative pertinenze e accessori, viene applicata l’esenzione;

 COME SI PAGA LA TASSA ?

Una volta ricevuta la cartella o l’avviso di pagamento è possibile pagare la tassa sui rifiuti solidi urbani presso gli sportelli della SESTRI S.p.A. oppure presso qualsiasi Ufficio Postale. La tassa può essere pagata in unica soluzione o in quattro rate.

LA TASSA GIORNALIERA DEI RIFIUTI

Questa tassa è dovuta per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbli-che, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

Viene considerato temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente. La tassa è assolta unitamente alla TOSAP.

COSA SUCCEDE SE NON SI PAGA LA TARSU ?

Nel caso in cui la denuncia non sia corretta oppure non sia completa, il Comune notifica un avviso di accertamento in rettifica, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. Se invece il Contribuente non ha presentato la denuncia, il comune notifica un avviso di accertamento d'ufficio, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.